Vai menu di sezione

Statuto

Preambolo

La carestia del 1816 ed il crescente pauperismo diedero origine alla Pia Casa di Ricovero, che fu fondata nel 1817 dalla filantropia dei cittadini di Trento. La sua prima organizzazione, avvenuta nel 1821, la destinava ad asilo dei soli poveri vecchi, od impotenti al lavoro, d’ambo i sessi del Comune di Trento. Estese le proprie finalità all’assistenza di fanciulli inabili al lavoro e di inabili con pensione d’invalidità. In seguito la Pia casa di Riposo fu trasformata nell’istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Civica casa di riposo, che si specializzò nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, residenziali, semi-residenziali e domiciliari, per persone anziane e non autosufficienti.

Articolo 1

Denominazione, origini, cenni storici

  1. E’ costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Civica di Trento”, ente pubblico non economico senza finalità di lucro con sede legale in Trento, via della Malpensada n. 156 successivamente denominata Civica.
  2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell’ambito territoriale principale di svolgimento dell’attività della Civica come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
  3. La Civica trae origine dalla trasformazione dell’istituzione di pubblica assistenza e beneficenza denominata Civica casa di riposo, fondata nel 1817 dalla filantropia dei cittadini, in seguito alla carestia del 1816 ed al crescente pauperismo, già destinata ad asilo dei vecchi poveri soli ed impotenti al lavoro, d’ambo i sessi, del Comune di Trento.
  4. Il patrimonio netto iniziale di lire 802.973 è stato incrementato e modificato fino a raggiungere un valore complessivo quantificato nel bilancio d’esercizio relativo all’anno 2015 in Euro 55.730.

Articolo 2

Scopi 

  1. La Civica è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari e ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente.
  2. Persegue, in coerenza con la missione originaria di cui al comma 3 dell’articolo 1, i seguenti scopi:
    • a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e al governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nel proprio settore di attività;
    • b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell’ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitare, con particolare attenzione all’ambito della disabilità e della non autosufficienza, nel rispetto dnza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti titolari della competenza socio-assistenziale e sociosanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti. In particolare la Civica di Trento potrà assicurare servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari di assistenza e cura, in contesto domiciliare, semiresidenziale e residenziale, a favore di persone adulte e anziane con disabilità psico-fisico-sensoriale, oppure con difficoltà di ordine psicologico, sociale e relazionale, oppure affette da patologia ad andamento cronicodegenerativo, ed a favore dei relativi nuclei familiari;
    • c) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio della Civica ed al finanziamento delle attività istituzionali.
  3. La Civica, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito o integrativo della programmazione o delle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Articolo 3

Disciplina delle attività

  1. Le attività istituzionali della Civica sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare i servizi offerti con riferimento alla loro dimensione etica, tecnica e metodologica, i criteri di accesso agli stessi, la gestione economica e le tariffe.

Articolo 4

Ambito territoriale in cui La Civica esplica la propria attività

  1. L’ambito territoriale nel quale la Civica esplica in via principale la propria attività istituzionale coincide con il territorio del Comune di Trento.
  2. Per effetto di convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, la Civica può erogare, in via secondaria, interventi e servizi coerenti con le proprie finalità in un ambito territoriale definito dagli accordi stessi e, di norma, coincidente con il territorio della Provincia di Trento.
  3. Il Consiglio di Amministrazione può individuare, per singoli servizi o attività, ulteriori ambiti territoriali residuali, anche oltre i confini provinciali, purché non in forma predominante rispetto ai precedenti ambiti di intervento, al fine di raggiungere o mantenere l’equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Articolo 5

Criteri di accesso ai servizi

  1. Accedono ai servizi erogati dalla Civica, secondo le modalità proprie di ciascun servizio, definite ed approvate nel regolamento del servizio stesso:
    • a) tutti i soggetti residenti nell’ambito principale di attività della Civica, con possibilità di estensione dell’accesso anche ai presenti temporaneamente sul medesimo territorio per i servizi a bassa soglia o di emergenza;
    • b) tutti i soggetti utenti che insistono sull’ambito territoriale secondario, a parità di priorità di accesso con i residenti dell’ambito principale, se inviati dai soggetti preposti in base agli atti sottoscritti con i titolari dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
    • c) i soggetti residenti nell’ambito territoriale residuale, in relazione all’eventuale ulteriore disponibilità di servizi ancora presente dopo aver esaurito le necessità dei soggetti di cui ai punti precedenti, in base a criteri di valutazione e priorità definiti dalla Civica.
  2. La Civica può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell’ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto.
  3. In caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti nell’ambito principale di attività della Civica.
  4. La Civica può escludere un utente dall’accesso al servizio o sospendere l’erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio.

Articolo 6

Rapporti della Civica con i portatori di interessi e con la comunità locale

  1. La Civica, al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta nelle forme disposte dal Consiglio di amministrazione, i seguenti strumenti di gestione che si ispirano a principi di partecipazione e di responsabilità sociale: carta dei servizi, rendicontazione sociale delle proprie attività, sistemi di gestione e miglioramento della qualità.

Articolo 7

Organi della Civica.

  1. Sono organi della Civica: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, l’Organo di Revisione.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale della Civica. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali della Civica e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. 
  2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento: 4 membri, due di genere maschile e due di genere femminile, sono designati motivatamente dal Comune di Trento; 1 membro è designato motivatamente dalla Provincia Autonoma di Trento.
  3. La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 anni.
  4. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 9

Requisiti per la nomina a carica di consigliere

  1. I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali e/o di servizi sanitari e/o di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Lunedì, 17 Dicembre 2018
torna all'inizio